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    “Il successo è il risultato di perfezione,
    duro lavoro, ciò che si impara dai fallimenti,
    lealtà, e persistenza.”

    Colin Powell

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    “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai,
    neanche per un giorno in tutta la tua vita”

    Confucio

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    “L’eccellenza in un campo qualsiasi
    può essere raggiunta solo
    attraverso il lavoro di una vita:
    non si può acquistare ad un prezzo inferiore”

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    “A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto;
    a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.”

    Sacra Bibbia

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    “Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla.
    Colui che va da solo sarà più probabile
    che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato.”

    Albert Einstein

La caldaia. Tra normative e sicurezza.

A breve le temperature scenderanno e le caldaie saranno di nuovo al centro dei nostri pensieri. Si tratta dell'elettrodomestico principale dell'impianto di riscaldamento casalingo in grado di trasformare l'energia prodotta da un combustile in calore: quello che ci piace trovare nella nostra casa dopo una lunga giornata trascorsa fuori al freddo.

La tipologia. Le caldaie più diffuse per uso domestico sono quelle a muro. Generalmente  sono  compatte e possono essere installate sia all'interno della casa sia all'esterno con appositi armadi. Possiedono uno scambiatore resistente alla fiamma e alla corrosione, hanno il bollitore di dimensioni ridotte e spesso hanno anche uno scambiatore per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario.

La normativa. Le caldaie tuttavia hanno un carattere potenzialmente dannoso, per cui  è opportuno rispettare le distanze previste dal codice civile all’art. 889: 2 metri dal confine per le cisterne e di 1 metro per i tubi di gas.

Applicazione in ambito condominiale. Il serbatoio del carburante dell'impianto di riscaldamento per uso domestico, al pari della caldaia e del bruciatore, non è soggetto alle disposizioni dell'art. 889 c.c. Il serbatoio rientra, invece, fra i depositi nocivi o pericolosi previsti dall'art. 890 c. c., il quale ne stabilisce una presunzione assoluta di nocività o di pericolosità. Inoltre, la Massima Corte (sentenza 22888/13) precisa  che la caldaia può essere installata a meno di due metri dal confine con il vicino escludendone la presunzione assoluta di pericolosità, in quanto l’art. 899 cod. civ. viene applicato solo nei confronti dei tubi del gas.

Quindi la presunzione di assoluta pericolosità vale soltanto per le condutture all’interno delle quali c’è “un flusso costante di sostanza liquida o gassosa, solo in questo caso, infatti, se fatte a meno della distanza legale, la presunzione di pericolo per il vicino è assoluta, e non è quindi ammessa la prova contraria che il danno non possa verificarsi”.

Invece per canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie, impianti di aria condizionata e così via, si applicano le distanza di cui all'art. 890 codice civile second cui è preferibile orientarsi sempre con una distanza di 3 metri previa valutazione opportuna del caso.

Restando in ambito condominiale le distanze prescritte dall'articolo in esame trovano applicazione negli edifici condominiali, ove si tratti di rapporti tra le singole unità divise tuttavia possono subire delle deroghe laddove i regolamenti locali prescrivano distanze diverse.

Consigli utili. E' importante dotarsi di dispositivi di sicurezza come il rilevatore di gas. La funzione di rilevamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas, è un ausilio oramai quasi imprescindibile per l’incolumità degli occupanti. Il gas viene adeguatamente rilevato e, come prevede la legge, in conformità alle specifiche norme tecniche UNI, è possibile individuare immediatamente le dispersioni. In caso si avverta odore di gas, bisogna evitare di accendere luci e vari apparecchi elettrici d’uso domestico e non.

 
cccfvvLa funzione della norma. In considerazione del carattere potenzialmente dannoso, delle caldaie, che possono assumere rispetto ai fondi vicini, il codice civile all’art. 889 prescrive la distanza di due metri dal confine per le cisterne, e di un metro per i tubi di gas. Per tutte queste opere, se fatte a meno della distanza legale, la presunzione di pericolo per il vicino è assoluta, e non è quindi ammessa la prova contraria che il danno non possa verificarsi, o per la particolare natura del terreno o per l'uso di speciali accorgimenti tecnici; ne consegue che l'applicabilità dell'articolo in esame prescinde da ogni indagine circa l'assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa dell'opera posta a distanza inferiore a quella legale. Si potrà sempre provare che la distanza legale sia insufficiente e quindi ottenere dall'autorità giudiziaria la prescrizione di distanze maggiori per evitare danni. In ogni caso il rispetto della distanza, non esclude il diritto del vicino al risarcimento ex art. 2043 c.c., quando l'opera gli abbia comunque cagionato danno, pertanto il rispetto delle distanze non esonera chi eriga le opere indicate dall'adottare le cautele opportune, pena il risarcimento dei danni arrecati al vicino (Cass. 1662/1974).

Come vengono misurate le distanze. La norma prescrive che la distanza deve misurarsi dal perimetro interno dell'opera nel punto più vicino al confine. Nel caso la distanza riguarda dei tubi si precisa in giurisprudenza che l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dalla proprietà altrui sussiste anche se il confine non è con un altro fondo privato ma con una pubblica via (Cass. 12738/2000).

Applicazioni in ambito condominiale. Preliminarmente vale la pena di osservare che in tema di condominio parte della giurisprudenza sostiene l'inapplicabilità delle distanze legali previste dall'art. 889 comma 2 c.c. per quanto attiene all'installazione di impianti dichiaratamente necessari (es., gas metano, elettrico, idrico, sanitario, ecc.) atti a soddisfare e garantire un'idonea abitabilità della porzione di piano esclusiva secondo l'evolversi della tecnica e delle moderne esigenze (Cass. 19 gennaio 1985, n. 139; Cass. 18 giugno 1991, n. 6885, in Rass. equo canone, 1992, 313; Cass. 15 luglio 1995).

Altro orientamento sostiene che tale prescrizione non possa trovare applicazione nei rapporti fra proprietà esclusive e beni comuni in quanto la stessa risulterebbe incompatibile con la disciplina condominiale (Cass. 6 giugno 1981, n. 3659).

Le distanze degli impianti di riscaldamento. Non sono assoggettabili alla disciplina delle distanze delle cisterne gli impianti di riscaldamento a termosifone per uso domestico, ai quali si applicano invece le prescrizioni fissate dall'art. 890 cod. civ. Il serbatoio del carburante dell'impianto di riscaldamento per uso domestico, al pari della caldaia e del bruciatore, non è soggetto alle disposizioni dell'art. 889 c.c., in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, non essendo equiparabile ad una cisterna (da intendere come manufatto interrato adibito alla raccolta ed alla conservazione dei liquidi); detto serbatoio rientra, invece, fra i depositi nocivi o pericolosi previsti dall'art. 890 c. c., il quale ne stabilisce una presunzione assoluta di nocività o di pericolosità (se disposizioni regolamentari o di leggi speciali prescrivano per essi una precisa distanza) ovvero una presunzione iuris tantum di pericolosità, superabile con la dimostrazione, incombente sull'autore dell'opera, che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino; pertanto, in difetto di specifiche disposizioni al riguardo, e in mancanza della prova anzidetta, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino a quello in cui è stato installato il citato serbatoio dev'essere accertata dal giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento ed anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune”.(Cass. civ. Sez. II, 23/05/1992, n. 6217).

Le distanza dei tubi. I tubi dell'impianto di riscaldamento a circolazione d'acqua sono soggetti alla limitazione della distanza di un metro dal confine.(Cass. civ., 04/03/1983, n. 1625). Recentemente la Massima Corte (sentenza 22888/13) è ritornata ad affrontare la questione precisando che la caldaia può essere installata a meno di due metri dal confine con il vicino escludendone la presunzione assoluta di pericolosità, in quanto l’art 899 cod. civ. viene applicato solo nei confronti dei tubi del gas e non invece in riferimento alla collocazione della centrale termica e della distanza del bruciatore dal muro di confine. La presunzione di assoluta pericolosità vale soltanto per le condutture all’interno delle quali c’è “un flusso costante di sostanza liquida o gassosa, solo in questo caso, infatti, se fatte a meno della distanza legale, la presunzione di pericolo per il vicino è assoluta, e non è quindi ammessa la prova contraria che il danno non possa verificarsi”.

Precisamente l'art. 889, comma 2, c.c. nel prescrivere la distanza di almeno un metro dal confine per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili si riferisce alle condotte o tubazioni che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e comportino quindi un permanente pericolo per il fondo del vicino in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni e fughe, sicché esso non è applicabile ad un manufatto, quale una bombola di gas per uso domestico, non espressamente contemplato nello stesso art. 889 e quindi non assistito da alcuna presunzione di pericolosità, nei cui confronti trova invece applicazione il successivo art. 890 con la conseguenza che la sua pericolosità va accertata in concreto (Cass. civ. Sez. II, 23/06/1995, n. 7152).

Mentre per canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie, impianti di aria condizionata tutti soggetti, si applicano le distanza di cui all'art. 890 cod. civ..(Cass. 2386/2003; Cass. 10652/1994; Cass. 12927/1991).

Alcune deroghe. Le distanze prescritte dal codice civile possono subire delle modifiche ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 899 cod. civ. in quanto i regolamenti locali possono disporre distanze diverse, anche inferiori. Inoltre in ambito condominiale le distanze prescritte dall'articolo in esame trovano applicazione negli edifici condominiali, ove si tratti di rapporti tra le singole unità divise e solo nei limiti della compatibilità con il regime condominiale (Cass. civ. Sez. II, 21/05/2010, n. 12520, nel caso di specie, taluni condomini avevano collocato, senza rispettare le distanze legali, una tubazione per il passaggio del gas metano lungo il muro che divideva la propria unità immobiliare da quella di altro condomino, il quale aveva così proposto, nei loro confronti, domanda di risarcimento danni e ripristinatoria; la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto le pretese attoree, dando rilievo alla circostanza che i convenuti non avevano fornito alcuna prova circa l'impossibilità di posizionare altrove la tubazione).

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